Curiosità

Unioni civili e convivenza di fatto, cosa prevede la legge

Quando si parla di unioni civili e coppie di fatto si tende spesso a fare confusione. Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario fare riferimento alla cosiddetta ‘Legge Cirinnà‘, ovvero la legge 20 maggio 2016, n. 76, (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“). Il testo ha regolamentato dal punto di vista giuridico lo statuto delle unioni tra persone dello stesso sesso e quello tra persone che convivono senza essere legate da un matrimonio civile o religioso.

Cosa sono le unioni civili

In parole povere, l’unione civile è quella sancita tra persone dello stesso sesso, resa legittima dall’articolo 1 della Legge di cui sopra che, all’articolo 2, stabilisce che “due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni“. L’unione viene registrata dall’ufficiale all’interno dell’archivio dello stato civile; nell’occasione viene compilato un documento in cui sono riportati i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e la residenza (oltre ai dati ed alle residenze dei testimoni). Le cause che possono impedire la formazione di questo tipo di unione sono:

– la sussistenza di un preesistente vincolo matrimoniale o un’unione civile per una delle parti;

-interdizione per infermità di mente;

– la sussistenza di rapporti di parentela o affinità (articolo 87 del Codice Civile) tra le parti; in aggiunta, recita il testo di legge, “non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote“;

– la presenza di una “condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte“.

Qualora l’unione civile venga sancita in presenza di uno o più fattori di annullamento, essa può essere impugnata da ciascuna delle parti o da chiunque abbia un reale interesse in merito. Lo stesso vale nei casi in cui il consenso all’unione sia stato ottenuto con la forza o con la violenza.

Cosa sono le ‘coppie di fatto’

A partire dal comma 37, la Legge Cirinnà disciplina lo statuto delle cosiddette ‘coppie di fatto‘; nel testo, vengono definiti “« conviventi di fatto » due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Successivamente vengono indicati diritti e doveri dei conviventi di fatto che, da molti punti di vista, sono assimilabili a quelli dei coniugi. In caso di malattia o ricovero, ad esempio, “i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali“.

Ciascuno dei conviventi può designare l’altro come proprio rappresentante in caso di malattia (che pregiudichi la capacità di intendere e volere) o morte, in forma scritta, autografa o in presenza di un testimone. Per quanto riguarda il domicilio di convivenza, in caso di morte di uno del convivente, l’altro a diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Una coppia di fatto può decidere di disciplinare la convivenza per mezzo di un contratto scritto, all’interno del quale devono essere riportate le condizioni per eventuali modifiche o annullamento. Gli altri dati da inserire nel contratto di convivenza, che “non può essere sottoposto a termine o condizione“, sono: l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alla vita della coppia e il regime patrimoniale. Anche tale contratto può essere annullato dalla presenza di determinati fattori (se, ad esempio, uno dei conviventi è un minore o è interdetto giudizialmente) tramite accordo, rescissione unilaterale, matrimonio, unione civile o decesso di una delle parti.

Poiché, come si è visto, entrambi gli istituti possono porre problemi relativi a diritti e oneri di vario genere (patrimoniale, ereditario etc.) è consigliabile affidarsi ad una consulenza qualificata, come quella offerta dagli esperti di www.avvocatoaccanto.com.

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