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Stalking: dal 9 agosto si rischiano fino a 6 anni e mezzo di carcere

PeneĀ piĆ¹ severe per il reato diĀ stalking.Ā Il c.d. “Codice Rosso“, ovvero la legge n. 69/2019, recante “Modifiche alĀ codice penale, alĀ codice di procedura penaleĀ e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” ĆØ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio.
Le novitĆ  introdotte dal provvedimento entreranno in vigore a partire dal prossimo 9 agosto. Tra quelle maggiormente rilevanti in ambito di diritto penale sostanziale, oltre che processuale, emergono l’introduzione di nuovi reati nonchĆ© alcuni significativiĀ aggravamenti di penaĀ per reati giĆ  contemplati all’interno delĀ codice penale.

Pene piĆ¹ severe in caso di stalking

Per i colpevoli diĀ violenza sessualeĀ (art. 609-bis c.p.) la reclusione, anzichĆ© “da cinque a dieci anni”, sarĆ  “da sei a dodici anni”, sanzione aumentata di un terzo qualora si incorra in una delle aggravanti prevista dall’art. 609-ter. Per laĀ violenza sessualeĀ di gruppo (cfr. art. 609-octies c.p.), invece, si rischia la reclusione da 8 a 14 anni anzichĆ© da 6 a 12 anni come previsto in precedenza.
Una forbice sanzionatoria dilatata rispetto a quella attuale ĆØ prevista anche nei confronti di coloro che si rendano colpevoli del reato di cui all’art. 572 c.p., ovvero “Maltrattamenti contro familiari o conviventi“: la reclusione, anzichĆ© da due a sei anni, sarĆ  da tre a sette anni.
Inoltre, la pena verrĆ Ā aumentata fino alla metĆ Ā qualora il fatto sia commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna inĀ statoĀ di gravidanza o di persona conĀ disabilitĆ Ā ex legge n. 104/92, ovvero sia commesso con armi.

Stalking piĆ¹ severo

PiĆ¹ gravosa anche la pena prevista per il reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis delĀ codice penale. In caso diĀ stalkingĀ si rischia una pena detentiva da un anno a sei anni e sei mesi anzichĆ© da sei mesi a cinque anni.

Codice Rosso: i nuovi reati

Tra le nuove (ben 4) fattispecie delittuose introdotte dal “Codice Rosso”, quella che ha destato un particolare interesse giĆ  durante la fase di discussione e approvazione del provvedimento ĆØ sicuramente quella disciplinata dall’art. art. 612-ter, ovvero la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmenteĀ espliciti“.
La norma, infatti, si rivolge contro i colpevoli del c.d. “revenge porn“, ovvero coloro che inviano, consegnano, cedono, pubblicano o diffondono immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.
La condotta perseguita dalla legge non ĆØ solo quella di chi tali immagini o video abbia realizzato o sottratto, ma anche quella di chi li abbia ricevuti e continui a “farli girare”, inoltre scatta un’aggravante qualora i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona che ĆØ o ĆØ stata legata da relazione affettiva allaĀ persona offesaovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Trova spazio nelĀ codice penaleĀ (all’art. 583-quinquies) anche il reato di “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, commesso da chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano laĀ deformazione o lo sfregioĀ permanente del viso. La pena sarĆ  quella della reclusione da otto a quattordici anni.
Scatta la reclusione da uno a cinque anni, invece, per il reato di “Costrizione o induzione alĀ matrimonio” (art. 558-bis c.p.) commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarreĀ matrimonioĀ o un’unione civile. Stessa pena qualora sussista un abuso delle relazioni familiari, domestiche o lavorative o dell’autoritĆ , mentre la reclusione ĆØ da 2 a 7 anni se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Infine, per la “Violazione deiĀ provvedimenti di allontanamentoĀ dallaĀ casa familiareĀ e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dallaĀ persona offesa” (art. 387-bis) si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni.

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