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Riscatto laurea agevolato e pace contributiva, l’Inps pubblica un avviso | Cos’è e come funziona

Riscatto laurea agevolato e pace contributiva 2021: nuovo messaggio Inps. Cos'è e come funziona | Requisiti | Precisazioni | Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Riscatto laurea agevolato e pace contributiva. L’Inps ha pubblicato un nuovo messaggio (il N. 1921 del 13 maggio 2021) avente come oggetto: ‘Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni’. Cos’è e come funziona.

Riscatto laurea agevolato e pace contributiva Inps: cos’è e come funziona

Nel nuovo avviso pubblicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si fa riferimento all’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Come è noto, la suddetta normativa ‘ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (cfr. il comma 6 del medesimo articolo, che ha aggiunto il comma 5-quater all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

Le precisazioni

“A seguito di quesiti pervenuti in materia – si legge nel nuovo messaggio INPS N. 1921 – si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.

Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021). L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi“.  Si legge nella nota diramata dall’Inps.

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