Cronaca

Decreto Covid, cosa è possibile fare e cosa no fino al 5 marzo: le FAQ del Governo

Dagli spostamenti per lavoro al dog sitting: i chiarimenti sulle limitazioni imposte fino 5 marzo

Decreto Covid, cosa è possibile fare e cosa no fino al 5 marzo. Dagli spostamenti per lavoro al dog sitting: i chiarimenti sulle limitazioni imposte fino 5 marzo: le nuove FAQ del Governo.

Torna la regola degli spostamenti in auto, niente mascherina se con persone conviventi. Massimo 2 passeggeri, com mascherina, se si viaggia con persone non conviventi, come durante il primo lockdown.

Decreto Covid, cosa è possibile fare fino al 5 marzo: le FAQ del Governo

Il Governo fa chiarezza su quelle che sono le nuove regole in vigore fino al 5 marzo, per quanto riguarda le regioni collocate in fascia, gialla, arancione o rossa. Ecco le nuove FAQ.

SPOSTAMENTI

Spostamenti tra regioni

Il transito nelle regioni in zona arancione o gialla, è consentito, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. Oppure, anche “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”.

Spostamenti accompagnati da persone conviventi e non

Se una persona che si sposta tra regioni di diverso colore non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare l’utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

Spostamenti per lavoro

Il “motivo di lavoro”, che giustifica gli spostamenti, può essere comprovato, oltre che con l’autocertificazione, anche esibendo “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Sport in zona rossa

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.

Le deroghe

“Nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), è possibile entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”. Consentito l’utilizzo delle bicicletta in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. Oppure, ancora, per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”. Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.

Genitori separati

I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse).

Viaggi all’estero

Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero, occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. Fortemente sconsigliato accompagnare i propri figli dai nonni, poichè “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”. Pertanto, questo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. “Assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.

Caccia e pesca

L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.

Dog sitting

In area rossa “l’attivita’ di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica“.

SPOSTAMENTI – ALCUNE ECCEZIONI

Si a spostamenti per visionare immobili da affittare o acquistare

In tutte le aree “è possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto”. “Tuttavia – si legge ancora nella Faq – le visite degli agentiimmobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanzainterpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”.

Niente visite in carcere in zona rossa

In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza mediante “apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario”.

Zona arancione

In area arancione “sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza”.

Zona gialla

In area gialla “sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22, nulla e’ variato rispetto alla situazione precedente al Dpcm del 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti”.

Funzioni religiose e funerali

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni. Nello specifico per tutte le aree. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento. Inoltre è possibile spostarsi in altre Regioni a prescidenre dal colore per partecipare a un funerale di un parente. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19″.

Spostamenti per aiutare parenti non autosufficienti

Dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Zona rossa

All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è “una condizione di necessità”. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente “che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”.

Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un’altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.

Asporto

“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)“.

Consegna a domicilio

“La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati“.

 

Seconde case

Il titolo per recarsi nella seconda casa “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)”. E ancora: “Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. “La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato“.

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